Considerati i numerosi quesiti formulati dagli enti locali e dai privati, alla Regione Veneto, in merito al contenuto della norma in materia urbanistica, il Vicepresidente Marino Zorzato ci informa che la Giunta regionale nella seduta del 15 ottobre 2013 ha ritenuto importante emanare una circolare esplicativa al fine di fornire i necessari chiarimenti e precisare la corretta applicazione della norma stessa. Di seguito i principali punti:
° L’edificazione in zona agricola è disciplinata dall’art.44, L.R. 11/2004 e, per quanto concerne il periodo transitorio, dall’art. 48, comma 7 ter.
- L’originario art. 44, comma 5, disponeva: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 3, DPR 380/2001 e successive modificazioni purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”.
- La L.R.4/2008 ha successivamente integrato il suddetto comma 5 aggiungendovi l’ampliamento fino ad 800 mc disponendo: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 3 DPR 380/2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”. La disposizione, così come modificata dalla L.R. 4/2008, è stata chiarita con la circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 del 15.01.2009 approvata con DGR 4146/2008.
- L’art.3, L.R. 30/2010 ha ulteriormente integrato il sopracitato comma 5, annoverando, tra gli interventi sempre consentiti, anche quelli di cui alla lett. d) del DPR 380/2001 e l’art.5, L.R. 30/2010 ha fornito l’interpretazione autentica con riferimento all’espressione “sono sempre consentiti”, prevedendo con tale locuzione, che gli interventi siano ammissibili “anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’art44”.
- Da ultimo, è intervenuto l’art. 34, comma1, L.R. 3/2013, che ha sostituito il comma 5 dell’art.44 L.R. 11/2004 con il seguente: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’art. 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3, DPR 380/2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purchè la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”.
- L’intervento normativo operato dal legislatore sul comma 5 dell’art.44, ha dato adito a problematiche di carattere interpretativo soprattutto in relazione alla sostituzione dell’originaria dicitura “case di abitazione” con quella attuale di “edifici da destinarsi a case di abitazione”.
La circolare esplicativa sull’edificabilità delle zone agricole sarà consultabile non appena pubblica sul BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO