Ieri mattina, a seguito della parziale impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della legge numero 32 della Regione Veneto del 29/11/2013 contenente “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, si è tenuto presso il dipartimento degli Affari regionali un incontro tra i capi degli uffici legislativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’Ambiente e il vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, accompagnato dai tecnici regionali. Durante il vertice si è trovato un punto di equilibrio fra le esigenze regionali di sviluppo del territorio e le competenze comunali sulla tutela delle proprie zone. La Regione Veneto si è infatti impegnata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale riconoscendo ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa della Regione. L’impegno sottoscritto esplicita che gli interventi previsti dal Piano casa non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano Casa. L’abrogazione, con la nuova legge regionale, delle norme del precedente Piano casa relative ad un generalizzato potere di blocco da parte dei Comuni viene quindi compensata dalla precisazione che rimangono fermi gli ordinari poteri urbanistici dei Comuni. La Regione si è impegnata anche a rivedere l’art. 3 comma 3 della Legge regionale dove si prevede la possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza. Restano impugnate l’art. 7 e l’art. 10 comma 6 che estende gli interventi edilizi anche alle aree a rischio idrogeologico e l’art. 11 comma 1 e 2 che elimina l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente sulle quali si attenderà un pronunciamento della Corte costituzionale.