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Imposta di Soggiorno: solo dichiarazioni telematiche. Scadenza 30 giugno
Con il D. Lgs. 23/2011, all’articolo 4, i comuni previsti dalla normativa hanno istituito la tassa di soggiorno per le strutture ricettive, e al comma 1-ter, in materia di obblighi dichiarativi, indica che vi è l’obbligo che la dichiarazione venga presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo, limitatamente all’anno d’imposta 2020, e unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.
Una considerazione dobbiamo farla, però: quest’anno per gli imprenditori ricettivi hanno una nuova piattaforma per registrare le presenze (Ross 1000), gli stessi dati devi riscriverli per un’altra piattaforma per la questura (Pubblica Sicurezza), la tassa di soggiorno poi ha una sua trafila per farla pagare al cliente e registrarla, per poi comunicarla al Comune (sempre riscrivendo gli stessi dati). E adesso, ricalcola tutto, e compila e paga il commercialista (altra spesa) per fare le dichiarazioni. Poi c’è lo SPID, le password, ecc….
I nuovi obblighi inerenti le normative fiscali, quindi, impongono alle strutture ricettive – ivi compresi locatori ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017 – di operare la “dichiarazione imposta di soggiorno” entro il 30 giugno 2022, esclusivamente in via telematica, con il modello indicato e per i periodi di imposta 2020 e 2021, con gli importi e le presenze trimestrali e il versamento all’ente comunale annuale.
Attenzione che le sanzioni per mancato invio corrispondono fino a 2 volte l’importo (di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).