Nell’ultimo anno è stato pubblicato il decreto legislativo 31 Marzo 2023, numero 36 (Dgls 36/23) recante il nuovo codice appalti, che sostituisce il precedente decreto legislativo del 18 Aprile 2016, numero 50.
Lunedì 19 Febbraio alle ore 20,00, allo scopo di capirne di più, sotto il punto di vista di un amministratore, futuro amministratore, politico o cittadino, inizia la seconda lezione della “Scuola di Formazione Politica per Amministratori“. Il titolo è: “Il Nuovo codice degli appalti: principali cardini e novità“. Con un docente d’eccezione: il dott. Giulio Soncin. Per collegarsi a seconda lezione è sufficiente inviare la richiesta di iscrizione alla Scuola alla email: info@beniaminoboscolo.it (verranno indicate modalità di adesione).
Il Codice con le sue disposizioni contenute sono efficaci già dal 1° luglio 2023. Tale data costituisce una data veramente importante per il nuovo Codice degli Appalti: scatta la piena operatività. È importante ricordare che il Codice degli Appalti è, in linea di principio, un provvedimento auto-applicativo: non ha bisogno di norme di attuazione. Ma vedremo quali sono i punti salienti analizzati durante la lezione…
Uno dei temi più importanti relativi al codice è quello connesso con gli appalti sottosoglia. Come molti ben sapranno, la soglia comunitaria per lavori e concessioni – tra i quali rientrano anche i settori speciali – è stata fissata a 5.382.000 euro. Nel caso in cui un contratto dovesse presentare un interesse transfrontaliero certo, il nuovo Codice degli Appalti prevede che siano applicate le procedure ordinarie. Purtroppo, come ha correttamente sottolineato nella propria sintesi l’Ance, non esiste all’interno del testo del Codice degli Appalti, una definizione normativa precisa e dettagliata su cosa si intenda per interesse transfrontaliero. Altro discorso, invece, è quello che coinvolge i lavori che non presentano alcun interesse di tipo transfrontaliero. In questo caso le stazioni appaltanti hanno la possibilità di procedere in questo senso:
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con l’affidamento diretto, per i contratti il cui importo sia inferiore a 150.000 euro. In questo caso l’affidamento dei lavori può essere effettuato anche senza la consultazione di più operatori economici. È necessario, comunque, assicurare che vengano scelti i soggetti che siano in possesso di documentate esperienze pregresse sufficienti ed idonee per garantire l’esecuzione delle varie prestazioni contrattuali. I soggetti possono essere scelti anche tra quanti siano iscritti negli elenchi o negli albi istituiti dalla stazione appaltante;
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con una procedura negoziata senza bando con invito a cinque operatori, nel caso in cui i lavori abbiano un importo pari o superiore a 150.000 euro e risultino essere inferiori a 1 milione di euro. I soggetti possono essere individuati attraverso delle indagini di mercato o tramite gli elenchi degli operatori economici;
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attraverso una procedura negoziata senza bando, ma con l’invito di almeno dieci operatori per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie comunitarie. In questo caso gli operatori devono essere individuati attraverso alcune indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi degli operatori economici.
Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di continuare ad utilizzare le gare ordinarie, nel caso in cui abbiano un valore superiore ad un milione di euro, senza la necessità di una motivazione specifica.
Sicuramente una delle novità più importanti introdotte attraverso il Codice degli Appalti è la figura del dissenso costruttivo, il cui scopo è quello di andare a superare gli eventuali stop degli appalti nel momento in cui risultano essere coinvolti una pluralità di soggetti. L’ente che esprime il proprio diniego, nel corso della conferenza dei servizi, dovrà fornire una motivazione della propria scelta. Ma soprattutto dovrà fornire una soluzione alternativa. La valutazione dell’interesse archeologico – il cui iter, è bene ricordarlo, risulta spesso particolarmente lungo ed articolato – potrebbe arrivare a frenare gli appalti. La valutazione archeologica, quindi, deve essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo che non venga leso in alcun modo il cronoprogramma dei lavori.
Dal 1° gennaio 2024, nel momento in cui scatterà la digitalizzazione delle procedure, per ogni singola gara si potrebbe arrivare a risparmiare da sei mesi ad un anno. All’interno di una specifica banca dati saranno contenute le informazioni relative alle imprese. Stiamo parlando, in estrema sintesi, di una vera e propria carta d’identità digitale, che potrà essere consultata in qualsiasi momento, senza che sia necessario presentarle di volta in volta da chi partecipa alle gare. Grazie a questa banca dati ci saranno notevoli risparmi economici e di carta. questa è una norma particolarmente apprezzabile anche sotto il profilo ambientale.